Il Decreto Legge “Cura Italia” 17 marzo 2020, n. 18 contenente Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è entrato in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in G.U. (Serie Gen. n. 70) del 17/03/2020.
Di tale decreto si ritiene opportuno evidenziare due misure di particolare rilevanza.
Sospensione licenziamenti
La prima disciplinata dall’art. 46, relativa ai lavoratori dipendenti, sancisce che dalla data di entrata in vigore del decreto sono sospese per un periodo di 60 giorni le procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi nonché le procedure pendenti. Detta norma prevede altresì che durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potrà recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Sospensione sfratti
La seconda riguarda tutti i cittadini che abbiano in corso un procedimento di sfratto. L’art. 103 comma 6, infatti, sospende fino al 30 giugno 2020 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso abitativo.
Sospensione e differimento udienze
E’ importante comunque ricordare che l’articolo 83 prevede un generale differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari dal 9 marzo sino a data successiva al 15 aprile 2020 e che è altresì prevista la sospensione dei termini nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita da avvocati, nonché in tutti gli altri procedimenti disciplinati da vigenti disposizioni (codici e leggi speciali) per la risoluzione alternativa delle controversie che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale, proposti alla data del 9 marzo, unitamente alla sospensione della durata massima dei procedimenti medesimi.
Il comma 21 estende l’applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo in esame, in quanto compatibili, anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
Ovviamente il Parlamento convertirà in legge il presente decreto entro 60 giorni dalla pubblicazione.
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