Come già anticipato nei precedenti approfondimenti, il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (G.U. n. 70 del 17 marzo 2020) recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato approvato dal Parlamento, sebbene con modifiche rispetto al testo del proponente Governo e con il seguente nuovo titolo: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”
I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.
La legge è entrata in vigore.
Le modificazioni apportate in sede di conversione al settore giustizia sono molteplici – udienze civili (artt.83-85), udienze penali (artt.83, 85), termini nel processo civile (artt.83-85), termini nel processo penale (artt.83, 85), ricorsi tributari (art.83), tribunali militari (art.83), prescrizione e decadenza (art.83), uffici giudiziari (artt.83-85), deposito di atti (artt.83-85), notificazione di atti (artt.83-85, 108), arbitrato e conciliazione (art.83), detenuti (art.83), sistemi carcerari (art.83) – ma un approfondimento va riservato alla possibilità prevista con l’introduzione del comma 20-ter dell’art. 83, di facilitare i rapporti tra avvocato e cliente all’atto del conferimento dell’incarico difensivo in materia civile.
Ed infatti in virtù di tale previsione si è stabilito che fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.
In altre parole, durante questo periodo di emergenza sanitaria, è stata introdotta la possibilità che il cliente firmi il mandato ricevuto (ad esempio via e-mail, posta etc.) senza recarsi fisicamente presso lo Studio legale ma restando comodamente ed in tutta sicurezza a casa e lo rispedisca firmato – con allegato documento di identità – all’avvocato il quale, apponendo la sua firma digitale, darà autenticità al documento.
Infine è bene ricordare che, in materia di firma digitale, la normativa è lacunosa: chi scrive, sulla scorta delle caratteristiche proprie della firma digitale individuate dall’AgID (autenticità, integrità e non ripudio), ritiene possibile che il cliente abbia l’opportunità, se munito di firma digitale, di utilizzare il proprio kit per firmare digitalmente a distanza il mandato e rispedirlo al legale attraverso i comuni mezzi elettronici.
Il testo amplia tale modus operandi stabilendo al comma 21 che le dette disposizioni in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge, agli arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
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