Art 83 D.P.R 115/2002
Onorario e spese dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico per i soggetti economicamente deboli
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dal D.P.R n.115/2002. Si tratta di un istituto che trova fondamento nell’art. 24 comma 3 della Costituzione e consente ai soggetti meno abbienti di garantirsi e assicurarsi il diritto di difesa davanti ogni giurisdizione, in quanto il compenso dell’avvocato resta integralmente a carico dello Stato.
Ai fini dell’ammissione l’istante deve essere titolare di un reddito annuo imponibile non superiore ad attuali € 11.734,93 come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultima certificazione unica (C.U.). L’ISEE potrà essere valutato in sede di richiesta di ammissione al beneficio solo in assenza di dichiarazioni reddituali e di C.U.
Sovente in molti procedimenti è necessario l’intervento, per l’accertamento di fatti, di figure esperte e specializzate con il compito di assistere il Giudice (CTU) o i difensori (CTP) in ragione dello loro specifiche competenze. Ciò rappresenta il diritto alla cosiddetta “difesa atecnica”, ossia il diritto del cittadino ad essere assistito nel processo da un esperto.
Tale difesa atecnica, tuttavia, costituisce un vero problema per i soggetti meno abbienti che, spesso, non riescono a trovare figure specializzate in grado di avvalersi di tali norme, compromettendo di fatto il diritto alla difesa del cittadino.
Ebbene il D.P.R 115/ 2002 risponde espressamente a tale esigenza, prevedendo all’art. 83 la possibilità per il soggetto economicamente debole di essere assistito dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato sia in caso di consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Giudice (CTU), che per avvalersi di un consulente di parte (CTP). Ed infatti l’art. 83 stabilisce che:
- L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
- La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.
- Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. 3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.
Non ammettere il soggetto economicamente debole a tali benefici rappresenterebbe una distonia con la ratio dell’istituto, nonché un’ingiustizia per i soggetti bisognosi di supporto da parte di tali figure tecniche.
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